Ai sensi della Legge n. 470/1988, DPR n. 323/1989 e Legge n. 104/2002, i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi hanno l’obbligo di iscriversi nell’Anagrafe Consolare – banca dati gestita dagli Uffici Consolari – entro 90 giorni dall’espatrio definitivo. I Comuni competenti vengono informati successivamente di tali avvenute iscrizioni e provvedono ad aggiornare i propri registri, iscrivendo i connazionali all’ A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dalla residenza sul territorio italiano – ovvero dall’A.P.R. o Anagrafe della Popolazione Residente -.
E’ possibile anticipare presso il Comune il trasferimento all’estero; in questi casi si consiglia comunque di non ritardare l’iscrizione nell’Anagrafe Consolare, evitando in questo modo la cancellazione per irreperibilità, ai sensi delle attuali disposizioni in materia.
Tale cancellazione è prevista anche per i connazionali che, pur avendo ottenuto l’iscrizione anagrafica, risultino non essere più rintracciabili all’ultimo indirizzo dichiarato (Legge 104/2002).
L’iscrizione nell’Anagrafe Consolare può avvenire:
- per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero
- per trasferimento da uno stato estero ad un’altro stato estero
- a seguito della registrazione dell’atto di nascita (se residente all’estero)
- per acquisizione della cittadinanza italiana
- d’ufficio, per sussistenza dei requisiti di legge (art. 2, comma e)
La cancellazione dall’Anagrafe Consolare avviene invece:
- per rientro/rimpatrio presso un Comune italiano
- per trasferimento ad un’altra Circoscrizione Consolare (o altro paese)
- per perdita della cittadinanza italiana
- per irreperibilità presunta
- per decesso
Circoscrizione consolare Madrid.Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia: dettagli per l’iscrizione all’Anagrafe Consolare (Aire)