Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.
In particolare, il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. E’ stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.
Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
I due decreti sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti.
Inoltre è stata emanata anche la Circolare n. 24 dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce compiutamente le nuove misure introdotte.
Ricordiamo quindi ai nostri connazionali residenti all’estero e proprietari di abitazioni in Italia che anche loro possono usufruire dell’incremento al 110% della agevolazione fiscale (la possibilità quindi di effettuare i lavori gratuitamente).
Con gli ultimi provvedimenti sono stati stabiliti in maniera definitiva le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.
Una importante novità è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione (di cui la maggioranza degli italiani residenti all’estero non potrebbe usufruire non producendo reddito in Italia) per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Le agevolazioni del Bonus al 110% riguardano tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato (grazie anche al lavoro svolto dal Partito Democratico e dai parlamentari eletti all’estero) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, compresi familiari e conviventi.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”) , nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus” ).
Gli italiani all’estero possono perciò optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto “sconto in fattura”) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta; in alternativa i contribuenti possono anche optare per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti come ad esempio gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ricordiamo che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: su edifici residenziali in “condominio” che su edifici residenziali uni o plurifamiliari. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico, di sostituzione di impianti di climatizzazione, antisismici e di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
E importante chiarire altresì che la agevolazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, come ad esempio le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Maggiori informazioni e modalità e procedure di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.