Informazioni sulle modalità di voto diramate dalla Farnesina per gli elettori residenti all’estero e iscritti nell’AIRE e per gli elettori temporaneamente all’estero
“Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata ieri, 26 settembre, è stata individuata la data del 4 dicembre 2016 per il REFERENDUM COSTITUZIONALE avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il Superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016”?.
Elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l’elettore non lo ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.
Chi invece, essendo iscritto nell’AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire all’UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un’apposita dichiarazione (vedasi fac-simile)su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall’interessato, entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.
Elettori temporaneamente all’estero.
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine di dieci giorni. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 4 dicembre 2016).
L’opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sitowww.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000)”.
Per garantire l’esercizio del diritto di voto ai ritardatari, sono comunque valide le disposizioni stabilite dalla circolare n. 6/2016 – emanate in occasione del Referendum abrogativo dello scorso aprile, quello sulle trivelle – che ha previsto che «i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre), ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell’interno». I Comuni per facilitare la presentazione delle opzioni dovranno inserire nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata.
Il TESTO DEL QUESITO DEL REFERENDUM
<<Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?>>