Questo breve commento ha lo scopo di illustrare quali sono le conseguenze di carattere penale e amministrativo disciplinate dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, soffermandosi sulle conseguenze derivate della inosservanza dei precetti contenuti nei decreti legge emanati dal governo che individuano le misure di contenimento e di gestione della situazione emergenziale, attraverso l’indicazione delle limitazioni a cui devono sottostare tutti i cittadini sull’intero territorio spagnolo e attraverso i quali è stata data attuazione alle misure di contenimento e, introdotte nuove misure contenitive a seconda dell’evolversi e dell’aggravarsi della situazione epidemiologica.
Le misure di contenimento imposte dal governo incidono in maniera rilevante sui diritti costituzionalmente garantiti di ogni singolo cittadino quali la libertà di circolazione, di soggiorno e di espatrio, di riunione, di esercizio dei culti religiosi, di insegnamento, di garanzia e obbligo di istruzione, di impresa.
In particolar modo in questo breve articolo voglio evidenziare le conseguenze derivanti della violazione delle misure di contenimento e della limitazione e divieto della libertà di circolazione delle persone allorquando non siano attività espressamente consentite nel medesimo decreto come la circolazione individuale per l’acquisto di alimenti, per la prestazione di lavoro autorizzato, o per recarsi in farmacia tra le altre.
La condotta del disobbediente alle restrizioni previste costituisce un illecito amministrativo, salvo che il fatto non costituisca una ipotesi di reato, cosicché nella generalità dei casi la violazione delle misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, predeterminata da 601 a 30.000 euro nei casi più gravi.
A sommesso avviso di chi scrive, la circolazione dei cittadini nella via pubblica durante lo stato de emergenza non configura, di per sé, una condotta penalmente rilevante che implichi una imputazione per disubbidienza (reato punito con un anno di prigione) ma una condotta che rientra nell’ambito dell’illecito amministrativo – infrazione delle leggi di pubblica sicurezza- e che assurge a reato esclusivamente nell’ipotesi di inosservanza all’ordine specifico, personalmente diretto al cittadino, da parte della autorità preposta – ad esempio allorché un agente di pubblica sicurezza ingiunga un ordine di rientro al proprio domicilio.
Quindi, l’inosservanza all’obbligo di confinamento non determina una condotta penalmente punibile ma, un presunto illecito amministrativo.
Si soggiunge che le norme contenute nel decreto lasciano ampia discrezionalità rispetto alle condotte che debbono essere sanzionate provocando una grave insicurezza nell’applicazione dei precetti. Può considerarsi illecita la condotta di un cittadino che si è recato nel supermercato più lontano dal proprio domicilio ma economicamente più conveniente oppure quella di aver realizzato acquisti non reputati dagli agenti di polizia generi di primaria necessità? Sono legittime le contravvenzioni sollevate ai cittadini in aree private, per esempio in aree condominiali e così tante altre ipotesi di dubbia interpretazione normativa.
Tanto detto, i cittadini dovrebbero sempre e comunque impugnare le contestazioni eventualmente sollevate, perché in molti casi le infrazioni non potranno che essere considerate nulle o annullabili oppure illegittima proprio in virtù della carente specificazione della norma rispetto alle condotte che debbono essere sanzionate.
Il rimedio a qualsiasi forma di prevaricazione nell’applicazione delle norme relative alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 rimane l’impugnazione del provvedimento da parte del presunto contravventore dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie in grado di garantire la corretta applicazione delle norme anche in periodo emergenziale.
Avvocato Maria Eugenia Alvarez Gonzalez
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