background image

Consultare le pagina web Consolari: 

norme e procedure possono subire variazioni

50

— ANAGRAFE - A.I.R.E.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è sta-

ta istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati 

dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo su-

periore ai dodici mesi. 

Essa è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Inter-

no sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici con-

solari. Dato che l’unico ente titolare delle funzioni anagrafiche 

è il Comune italiano, la richiesta d’iscrizione all’AIRE viene 

inoltrata al Comune competente, il quale provvede all’aggior-

namento della posizione di residenza e delle liste elettorali. 

L’iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal 

territorio della Repubblica (cancellazione dall’A.P.R. - Anagrafe 

della Popolazione Residente). Una volta effettuata viene notificata 

direttamente dal Comune al cittadino. La mancata notifica da par-

te del Comune non comporta necessariamente una mancata iscri-

zione all’AIRE. Per eventuali verifiche i cittadini dovranno inter-

pellare direttamente il proprio Comune, e non l’ufficio consolare.  

La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di tra-

sferimento all’estero quando si lasciata l’Italia (c.d. “pre-iscri-

zione”); in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni 

dall’espatrio la richiesta di iscrizione presso l’Ufficio Consolare 

competente.  El servizio di iscrizione é GRATUITO.

Chi si deve iscrivere all’AIRE
I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente 

iscrivere all’AIRE sono:

ANAGRAFE - A.I.R

.E.