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norme e procedure possono subire variazioni
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— ANAGRAFE - A.I.R.E.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è sta-
ta istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati
dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo su-
periore ai dodici mesi.
Essa è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Inter-
no sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici con-
solari. Dato che l’unico ente titolare delle funzioni anagrafiche
è il Comune italiano, la richiesta d’iscrizione all’AIRE viene
inoltrata al Comune competente, il quale provvede all’aggior-
namento della posizione di residenza e delle liste elettorali.
L’iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal
territorio della Repubblica (cancellazione dall’A.P.R. - Anagrafe
della Popolazione Residente). Una volta effettuata viene notificata
direttamente dal Comune al cittadino. La mancata notifica da par-
te del Comune non comporta necessariamente una mancata iscri-
zione all’AIRE. Per eventuali verifiche i cittadini dovranno inter-
pellare direttamente il proprio Comune, e non l’ufficio consolare.
La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di tra-
sferimento all’estero quando si lasciata l’Italia (c.d. “pre-iscri-
zione”); in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni
dall’espatrio la richiesta di iscrizione presso l’Ufficio Consolare
competente. El servizio di iscrizione é GRATUITO.
Chi si deve iscrivere all’AIRE
I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente
iscrivere all’AIRE sono:
ANAGRAFE - A.I.R
.E.