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— RESIDENZA FISCALE
Il tema della residenza fiscale è regolato dalla Convenzio-
ne tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni
(Convenzione n. 663 del 29/09/1980).
È considerata fiscalmente residente in uno dei due Paesi ogni
persona che, in virtù della legislazione di uno dei due Stati,
è assoggettata a imposta in uno di essi a causa del proprio
domicilio, della residenza, della sede della propria attività o
di ogni altro criterio analogo.
Innanzitutto si è considerati residenti nello Stato dove si ha
un’abitazione permanente, cioè una casa di proprietà o in affit-
to; questo è il primo elemento da prendere in considerazione.
Qualora si disponesse di una abitazione permanente in en-
trambi gli Stati, si è considerati residenti laddove è il centro
dei propri interessi vitali, ossia dove le relazioni personali ed
economiche sono più strette.
Qualora anche il centro degli interessi vitali fosse in entram-
bi i Paesi, allora si deve considerare dove si soggiorna abi-
tualmente; i “famosi” sei mesi e un giorno.
Se si soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o comun-
que non si soggiorna abitualmente in uno di essi, si è con-
siderati residenti, ai fini fiscali, dello Stato del quale si ha la
nazionalità.
In caso di doppia nazionalità, la questione viene risolta di
comune accordo dalle competenti autorità dei due Paesi.
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ESIDENZA FISCALE