Pubblichiamo una nota della deputata Angela Schirò sulla 14ma per i pensionati all’estero
Introdotta dal Governo Prodi nel 2007 ed estesa anche ai pensionati italiani residenti all’estero grazie all’attività svolta dai parlamentari del PD eletti all’estero e da sindacati e patronati, la 14ma sarà pagata anche quest’anno a circa 60.000 nostri connazionali in una unica soluzione nel prossimo mese di luglio (non si prevedono ritardi o imprevisti dovuti all’emergenza sanitaria in Italia e nel mondo).
Ogni anno sono circa 3 milioni e mezzo i pensionati in Italia e all’estero a cui l’Inps accredita la quattordicesima, pagata contestualmente alla mensilità di luglio.
All’estero gli aventi diritto alla 14ma risiedono per circa il 40% in Europa e per il 60% nel resto del mondo.
Il pagamento d’ufficio riguarda i pensionati di tutte le gestioni pensionistiche sulla base dei redditi degli anni precedenti.
L’importo della 14ma varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 665 euro.
Una buona parte dei pensionati italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti avrà diritto, per motivi legati alla loro limitata anzianità contributiva in Italia ed al loro reddito complessivo, ad un importo medio di 437 euro (i contributi esteri non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo).
Per beneficiare della quattordicesima i pensionati residenti all’estero devono soddisfare due requisiti fondamentali, uno legato all’età anagrafica e l’altro al reddito. Infatti la 14ma è erogata a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e di altre gestioni previdenziali in presenza di determinate condizioni reddituali personali. Nel caso in cui si rientri nei requisiti richiesti, la quattordicesima spetta ai pensionati, anche per quelli residenti all’estero, in maniera automatica, senza che il beneficiario presenti richiesta all’INPS.
Per il 2020 il reddito complessivo individuale (compresi i redditi esteri) deve essere fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero fino a 13.391 euro. Tuttavia se si percepisce un reddito complessivo entro 1,5 volte il minimo (10.043 l’anno) gli importi spettanti sono di 437 euro per i pensionati che possono far valere fino 15 anni di contributi italiani, di 546 fino a 25 anni di contributi e di 655 euro oltre 25 anni di contributi.
Va specificato che il calcolo sul reddito è individuale, ovvero non è comprensivo di quello coniugale.
Per quanto concerne l’importo della quattordicesima, a seguito di recenti modifiche alle modalità di calcolo dell’assegno, oggi vengono presi in considerazione i seguenti parametri: reddito (se compreso entro 1,5 volte il trattamento minimo oppure tra 1,5 e 2 volte); gli anni di contributi; la tipologia di pensionato (autonomo o dipendente).
Secondo le norme vigenti, è riconosciuta la quattordicesima mensilità sui seguenti trattamenti previdenziali: pensione di anzianità; pensione di vecchiaia; pensione di reversibilità; assegno di invalidità; pensione anticipata.
La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata dall’Inps sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
Consigliamo comunque di rivolgersi a un patronato di fiducia per verificare l’eventuale diritto (per evitare indebiti) e gli importi spettanti e soprattutto per fare domanda nel caso in cui l’Inps non liquidasse d’ufficio la prestazione.
Cos’è
È una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a luglio o a dicembre di ogni anno e introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127.
A chi è rivolto
La quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.
Come funziona
La legge di bilancio 2017 ha esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Inoltre è stato incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD.
La misura della somma aggiuntiva è indicata nelle seguenti tabelle, aggiornate alla legge di bilancio 2020:
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2020 10.043,87 euro)
Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti |
Anni di contribuzione per lavoratori autonomi |
Somma aggiuntiva fino al 2016 |
Somma aggiuntiva dal 2017 in poi |
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 euro |
437 euro |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 euro |
546 euro |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 euro |
655 euro |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (per il 2020 da 10.043,87 euro a 13.391,82 euro)
Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti |
Anni di contribuzione per lavoratori autonomi |
Somma aggiuntiva dal 2017 in poi |
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 euro |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 euro |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 euro |
Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti.
Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione è effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell’anno di riferimento.
La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.
L’INPS mette a disposizione un servizio online per la consultazione del cedolino che comprende anche la quattordicesima.