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questo ultimo caso è possibile rinnovare il contratto di lavoro
solo una volta con una durata massima di 12 mesi totali.
Ai lavoratori stagionali sarà effettuato un normale contratto a
tempo determinato “per circostanza della produzione”, all’inter-
no del quale è specificata la ragione per cui l’azienda ha bisogno
di personale in più in un dato periodo di tempo. In questo caso
la durata massima del contratto è di 6 mesi, a meno che il Con-
tratto Collettivo applicato non stabilisca una durata differente.
È possibile che un dipendente, pur rimanendo residente in un
Paese UE differente dalla Spagna, presti servizio per un periodo
determinato di tempo in un’azienda spagnola.
Ciò avviene attraverso la procedura di “distacco di un lavorato-
re”. In questo caso è necessario che tra le due aziende sia redatto
un contratto di prestazione di servizi e che l’impresa spagnola
ne dia comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente
competente.
Il lavoratore continua ad essere pagato dall’azienda che lo ha
contrattato ma potrà usufruire di tutti i servizi sanitari e sociali
spagnoli.
Il carico contributivo, come in Italia, è diviso tra lavoratore di-
pendente e azienda: a carico del primo una piccola quota (in-
torno al 6.40% del lordo), il restante 31-32% viene versato dal
datore di lavoro. I contributi svolgono funzione sia assistenziale
che previdenziale: costituiscono cioè accantonamento pensio-
nistico ed assistenza per malattia, infermità temporanea e per-
manente.
IL LA
V
OR
O DIPENDENT
E