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questo ultimo caso è possibile rinnovare il contratto di lavoro 

solo una volta con una durata massima di 12 mesi totali.

Ai lavoratori stagionali sarà effettuato un normale contratto a 

tempo determinato “per circostanza della produzione”, all’inter-

no del quale è specificata la ragione per cui l’azienda ha bisogno 

di personale in più in un dato periodo di tempo. In questo caso 

la durata massima del contratto è di 6 mesi, a meno che il Con-

tratto Collettivo applicato non stabilisca una durata differente.

È possibile che un dipendente, pur rimanendo residente in un 

Paese UE differente dalla Spagna, presti servizio per un periodo 

determinato di tempo in un’azienda spagnola. 

Ciò avviene attraverso la procedura di “distacco di un lavorato-

re”. In questo caso è necessario che tra le due aziende sia redatto 

un contratto di prestazione di servizi e che l’impresa spagnola 

ne dia comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente 

competente. 

Il lavoratore continua ad essere pagato dall’azienda che lo ha 

contrattato ma potrà usufruire di tutti i servizi sanitari e sociali 

spagnoli.

Il carico contributivo, come in Italia, è diviso tra lavoratore di-

pendente e azienda: a carico del primo una piccola quota (in-

torno al 6.40% del lordo), il restante 31-32% viene versato dal 

datore di lavoro. I contributi svolgono funzione sia assistenziale 

che previdenziale: costituiscono cioè accantonamento pensio-

nistico ed assistenza per malattia, infermità temporanea e per-

manente.

IL LA

V

OR

O DIPENDENT

E