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norme e procedure possono subire variazioni

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— COPPIE DI FATTO
La normativa sulle coppie di fatto si fonda sull’articolo 149.1.8 

della Costituzione Spagnola.

Ognuna delle comunità autonome stabilisce i requisiti e le mo-

dalità per l’iscrizione della coppia di fatto nel registro apposito.

In generale è un’unione stabile, libera e pubblica di due persone 

(a prescindere dal sesso), non sposate tra di loro, che ha avuto 

una durata ininterrotta di almeno 12 mesi. Tra queste persone 

deve esistere una relazione affettiva e l’interesse comune di cre-

are un rapporto di vita familiare.

Come requisiti personali è necessario che le persone siano mag-

giorenni, in possesso delle capacità intellettive, che non abbia-

no vincoli matrimoniali vigenti e che non abbiano registrato 

un’altra coppia di fatto con persone terze. Queste persone non 

devono essere familiari in linea retta per consanguineità o per 

adozione, cioè non possono essere ascendenti o discendenti tra 

di loro (nonni, genitori e figli) e neanche parenti collaterali (fra-

telli e cugini) fino al terzo grado.

La legge esige che tutti e due i membri della coppia siano regi-

strati come residenti in un qualsiasi municipio nazionale. Nel 

caso si sia registrati in un municipio diverso, oppure nello stes-

so municipio ma in domicili diversi, si dovrà dimostrare una 

convivenza di almeno 12 mesi.

Una volta dimostrata la convivenza, e possedendo gli altri re-

quisiti, il passo seguente sarà quello di costituire una “pareja de 

hecho” mediante l’accreditamento, che non è altro che l’iscrizio-

ne nel Registro de Parejas de Hecho del municipio di residenza, 

COPPIE DI F

A

TT

O